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Decreto sostegni bis: meccanismo di compensazione per mitigare l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione

Decreto sostegni bis: meccanismo di compensazione per mitigare l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione

caro materiali

Approvato alla Camera il Decreto sostegni bis: introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle aziende appaltatrici di opere pubbliche per mitigare l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione

La Camera dei Deputati, nella seduta di mercoledì 14 luglio ha approvato, la legge di “Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto Decreto “Sostegni-bis”), recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato che dovrà approvarlo, nel più breve tempo possibile in quanto la legge di conversione e a pena di decadenza del Decreto Legge stesso, dovrà essere pubblicata sulla gazzetta ufficiale entro sabato 24 luglio.

Il testo del provvedimento approvato dalla Camera contiene innumerevoli modifiche ed integrazioni sia nei commi che negli articoli e nel dettaglio gli articoli dagli originari 77 sono diventati 152. Tra i tanti nuovi articoli, si segnala l’articolo 1-septies rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” per la tutela degli appalti pubblici contro l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione. Con la pandemia, infatti, si sono registrati aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime e a fine 2020 metalli, plastiche, calcestruzzo e bitumi hanno registrato rincari record Nello specifico, l’articolo prevede, per i contratti in corso di esecuzione, che il MIMS rilevi, entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali – in aumento o diminuzione – di oltre l’8% verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021. I dati saranno riportati in un decreto ad hoc e riguarderanno i singoli prezzi dei principali materiali da costruzione. La compensazione sarà quindi determinata “applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni” rilevate dal decreto “[…] con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni”. “Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto […] Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi”. Ciascuna Stazione appaltante provvederà alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. Potranno essere utilizzate anche le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione e verrà creato un apposito Fondo Compensazioni da 100 milioni di euro per coprire eventuali deficit.

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