Con Delibera n. 131 del 28 marzo 2023, l’ANAC, nel ritenere non conforme alla relativa di settore l’operato di una stazione appaltante nell’ambito di una procedura negoziata senza bando sotto soglia, ha stabilito che la previsione della trasmissione in via esclusiva delle offerte attraverso la posta elettronica certificata, senza nemmeno sistemi di cifratura atti a garantirne la segretezza, viola palesemente il principio di segretezza delle offerte.
In particolare, nel caso di specie, l’invio di un’unica PEC contenente i files dell’offerta tecnica nonché economica ha reso possibile l’anticipata conoscenza dello sconto praticato dal concorrente, poiché non vi sono impedimenti all’apertura dei files stessi né strumenti che consentano di tenerne traccia o di ricostruire il momento in cui gli stessi vengono visionati.
Peraltro, per la trasmissione delle offerte non è stata prevista una casella di posta elettronica certificata dedicata appositamente allo svolgimento della procedura di gara, con accesso limitato, ma all’indirizzo istituzionale dell’ente a cui possono accedere potenzialmente più soggetti.
Di conseguenza, si è rilevata una palese violazione del principio di segretezza delle offerte economiche, essendo prescritto che esse fossero inviate esclusivamente con posta elettronica certificata, senza nemmeno sistemi di cifratura atti a garantirne la segretezza, come eventualmente previsto dall’art. 52 del D.lgs. 50/2016.
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