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Dichiarazione reticente non costituisce motivo di esclusione da una gara

Dichiarazione reticente non costituisce motivo di esclusione da una gara

tar Emilia Romagna

Il TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, nella sentenza dell’ 8 marzo 2021 n. 208 ha affermato che in una gara d’appalto pubblico costituisce dichiarazione reticente, e quindi incompleta, ma non falsa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f bis, D.Lgs. n. 50 del 2016, l’omessa indicazione di aver riportato una condanna per bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 c.p.

Nel caso di specie, nel DgUe (documento gara unico europeo) alle domande «L’operatore economico può confermare di: non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione?; non avere occultato tali informazioni? ;” l’impresa aveva risposto «sì» a entrambe. Per i giudici però “la dichiarazione non presenta i caratteri della dichiarazione mendace ai sensi e per gli effetti della lett. f-bis) comma 5 dell’art. 80, dlgs 50/2016. La norma del codice prevede due distinte fattispecie escludenti ovvero l’ipotesi di cui (lett. c) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità e quella di cui alla lett. f-bis cioè le «dichiarazioni non veritiere. Nel caso di specie la reticenza, cioè l’incompletezza, comporta la facoltà della stazione appaltante di valutare la stessa ai fini dell’attendibilità e dell’integrità dell’operatore economico; solo alla falsità delle dichiarazioni consegue l’automatica esclusione dalla procedura di gara e la segnalazione all’Anac.

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