Consiglio di Stato, Sez III, 10.12.2021, n. 8244, differenza tra project financing e Convenzione Consip, ipotesi di proposta di finanza di progetto per la concessione dei servizi di gestione energetica e dei lavori per l’esecuzione delle opere di efficientamento e di manutenzione straordinaria della struttura ospedaliera
Con la sentenza in commento il Supremo Consesso ha ritenuto che la vigenza di una Convenzione Consip per lo svolgimento di servizi di facility management non precluda ad un Ente territoriale di indire una procedura di project financing comprensiva anche dei servizi di facility management oggetto della Convenzione.
Ed infatti, per il Supremo Consesso, l’obbligo degli enti territoriali di approvvigionarsi utilizzando una Convenzione CONSIP ex art. 1, co. 510, della l. n. 208/2015 non possono ritenersi ostative “alla possibilità per le singole Amministrazioni di utilizzare strumenti contrattuali del tutto diversi (in questo caso, il project financing) tali da consentire risultati migliori, ai fini del raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito e del rispetto del principio di buon andamento e di efficienza economica , rispetto alla convenzione quadro CONSIP di riferimento, concernente in questo caso il diverso strumento dell’appalto pubblico”.
Una diversa interpretazione della disposizione implicherebbe, infatti, “un possibile contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione e di rispetto dei vincoli di bilancio (artt. 97 e 81 Cost.) oltreché con i principi di libertà di stabilimento (art. 56 TFUE), libertà di prestazione (art. 49 TFUE), di libera concorrenza (art. 101 TFUE), da intendersi quale espressione dei generali principi garantiti dal diritto dell’Unione europea – in materia di contratti pubblici – di parità di trattamento, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità e trasparenza (CGUE 6 febbraio 2020, causa C-11/19; CGUE 6 febbraio 2020, cause riunite da C-89/19 a C-91/19; CGUE 3 ottobre 2019 causa C-285/18)”.