Per la prima volta, un’intera sezione del Codice degli Appalti viene dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (artt. 19-36 del nuovo Codice), individuando i principi e i diritti digitali sottesi alla partecipazione alle gare pubbliche e recependo l’esigenza di “definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività”, prevista tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.
Partendo dal Codice di amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), è stato costituito l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), composto da piattaforme telematiche “certificate”, che assicurano l’interoperabilità dei servizi svolti (art. 22) e la confluenza delle informazioni sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.
In tale ecosistema, assumono fondamentale importanza la Banca Dati ANAC e il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (art. 24), già reso operativo dall’Autorità Anticorruzione, nonché l’Anagrafe dell’Operatore Economico (art. 31). Il Fascicolo virtuale è utilizzato per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali (artt. 94 e 95) e speciali (art. 99 del Codice).
Ad ANAC viene affidata la pubblicità legale degli atti (art. 27), riportati sul portale istituzionale, nonché dei dati relativi ai singoli appalti, incluso l’elenco degli operatori economici invitati (art. 28).
Vista la fondamentale importanza di tali piattaforme, ANAC ha specificato in un documento come avverrà l’attuazione dell’ecosistema nazionale di EProcurement.
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