Con Atto del Presidente del 15 maggio 2024, l’Autorità nazionale Anticorruzione ha chiarito che un operatore economico, per dimostrare la propria capacità tecnica relativa all’intera progettazione, non può avvalersi di modeste attività, ciò anche in virtù dei principi di proporzionalità ed attinenza dei requisiti di partecipazione. Infatti, attività del tutto irrisorie e residuali potrebbero comportare e legittimare l’affidamento di progettazioni in realtà estremamente complesse, peraltro di rilevanza milionaria.
La stessa Anac ha accertato che un operatore economico ha utilizzato, per dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità per lo svolgimento della progettazione relativa alla realizzazione di una scuola d’infanzia, pregresse prestazioni di poco valore (per esempio, riguardanti attestati di prestazione energetica).
Tuttavia, l’affidamento de quo riguardava la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di una scuola d’infanzia a Vittoria, in provincia di Ragusa, per un valore a base d’asta di quasi quattro milioni di euro.
Nel caso di specie, la Stazione appaltante ha consentito al progettista il completo utilizzo di una certificazione, rilasciata da un altro soggetto per un valore complessivo di 13.911.195 euro, senza tener conto che nel certificato in esame lo stesso progettista risultava incaricato unicamente del supporto alla progettazione definitiva per lo svolgimento di singole prestazioni specialistiche, remunerate unicamente con un onorario inferiore ai 10.000 euro.
Infine, l’Autorità ha precisato che nelle gare pubbliche per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, l’esperienza pregressa deve comprendere lo svolgimento di prestazioni comunque idonee a dimostrare la capacità tecnica.
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