Una recente giurisprudenza di Cassazione ha riconosciuto al consumatore finale di energia elettrica, per uso non domestico, la possibilità di agire nei confronti del fornitore dell’energia stessa al fine di ottenere il rimborso dell’addizionale provinciale, relativa all’accisa istituita con D.L. n. 511/88. Tale legge prevedeva, infatti, che l’Imposta fosse corrisposta dal fornitore di energia elettrica che, a sua volta, ne ribaltava il costo sul consumatore finale, addebitandolo in bolletta.
Nelle more, la norma in questione è stata ritenuta illegittima perché in contrasto con il diritto comunitario. Ne consegue, pertanto, che tale pagamento è risultato indebito con l’ovvia possibilità per il consumatore finale di poter proporre, nei confronti del fornitore, un’azione giudiziaria, (che può definirsi nell’arco di un anno circa), volta ad ottenere il rimborso dell’Addizionale addebitatagli e non dovuta, fino al 1° gennaio 2012.
In sostanza, in base al numero di kWh consumati negli ultimi mesi del 2010 e nell’anno 2011, salvo ovviamente i maturati e maturandi termini di prescrizione, e al coefficiente di accisa applicato in bolletta, ogni contraente può oggi vedersi riconosciuta e restituita, una somma pari ad un massimo di euro 27.000,00 circa, per ogni contatore.
Alla luce di quanto sopra, qualora voleste procedere al recupero di dette somme, l’avv. Rosa Ierardi (con studio in Roma, via Fabio Massimo n. 33 – 00192, tel. 0668300080) offre la propria assistenza in tal senso.