La Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge europea 2019/2020, il quale all’art. 8 dispone alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici con l’obiettivo di conformarsi a quanto statuito nel procedimento di infrazione europea 2018/2273 in relazione all’incompatibilità di alcune disposizioni dell’ordinamento interno in tale materia.
Una delle modifiche più rilevanti riguarda la riforma dell’art. 80, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, viene eliminata la possibilità di escludere dalla gara un operatore economico qualora la causa di esclusione riguardi uno dei subappaltatori indicati in sede di offerta.
L’art. 80 viene modificato altresì al comma 7, prevedendo per il solo operatore economico, e non per il subappaltatore, la possibilità di essere ammesso a partecipare alle gare di appalto in caso di ravvedimento operoso.
Il disegno di legge prevede inoltre l’abrogazione del sesto comma dell’art. 105, per cui non è più obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Altra modifica particolarmente rilevante riguarda la soppressione della norma transitoria del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale specifica che il subappalto non può superare il 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, salvo il limite del 30% per le opere specialistiche.
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