Per la Consulta infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il divieto di avvalimento per il settore dei beni culturali
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 91 dell’11 aprile 2022, ha dichiarato, ai sensi degli artt. 3 e 9 Cost., infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Molise degli artt. 105 e 146 del D.lgs. 50/2016 rispetto alla differente disciplina che per i beni culturali viene prevista per l’avvalimento, vietato, e per il subappalto, ammesso.
La censura avanzata dal giudice del rinvio si fondava sulla ratio del divieto di avvalimento di cui all’art. 146, comma 3 del Codice, ossia sull’esigenza che siano preservati i beni culturali, assicurando che i lavori affidati in tal settore vengano eseguiti da soggetti muniti di determinate qualificazioni specialistiche, onde «ridurre al minimo i rischi di perdita o deterioramento» dei beni in questione.
La Consulta, tuttavia, nel passare in rassegna le differenze fra avvalimento e subappalto, ha affermato che «l’esecuzione dei lavori in proprio, effettuata in maniera autonoma rispetto al subcommittente, rientra tra le obbligazioni tipiche del subappalto, cui, viceversa, risulta in toto estranea l’obbligazione a prestare unicamente requisiti».
In aggiunta, viene statuito che non soltanto la mancanza del divieto di subappalto non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 9 Cost., ma, al contrario, l’eventuale previsione del divieto di subappalto, come richiesto dal rimettente, potrebbe tradursi nella compressione del principio della concorrenza.
Per un maggior approfondimento di seguito si allega il link di rimando alla sentenza