Con sentenza n. 3725 dell’11 maggio 2022, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha ribadito il principio in forza del quale nell’offerta tecnica possono essere inclusi tutti gli elementi economici necessari al fine di rappresentare le soluzioni concernenti la realizzazione dell’opera o del servizio oggetto di appalto, purché non facciano parte dell’offerta economica (quali, ad esempio, i prezzi a base di gara e i prezzi di listini ufficiali).
È noto che con tale regola si vuole evitare che la valutazione delle offerte tecniche, da svolgersi in seduta segreta e prima dell’esame dell’offerta economica, possa essere influenzata anche da ragioni di convenienza economica. In proposito, il Consiglio di Stato ha poi precisato che tale divieto di commistione tra elementi va inteso in senso relativo e non assoluto, “dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia la capacità di influenzare la commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra”.
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