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Documentazione ufficiale dei prodotti offerti in gara: TAR Toscana, Firenze

Documentazione ufficiale dei prodotti offerti in gara: TAR Toscana, Firenze

TAR Toscana

T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 28.04.2021, n. 611, sulla documentazione ufficiale dei prodotti offerti in gara e sulla prova delle qualità degli stessi

Con la sentenza in commento il giudice amministrativo ha affermato che ai fini della verifica della rispondenza dell’offerta alle caratteristiche e alle condizioni essenziali poste dalla legge di gara, i dati contenuti nei documenti ufficiali che accompagnano il prodotto proposto dal concorrente (quali le schede tecniche e i manuali d’uso) “non possono essere superati mediante semplici dichiarazioni o dal risultato di test che – per finalità cautelative e prudenziali – sottopongono il prodotto a una sorta di “prova di resistenza”, a condizioni estreme” per dare atto della sua rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste dalla lex specialis.

Ha inoltre affermato la prevalenza delle indicazioni ufficiali contenute nella scheda tecnica del prodotto e nel manuale d’uso anche rispetto a “una eventuale prova pratica (peraltro meramente facoltativa) svolta dalla commissione ai sensi … del capitolato tecnico”.

Sulla base di tali premesse il TAR, avendo stabilito il rilievo di caratteristica essenziale dell’elemento d’offerta in considerazione alla luce della specifica disciplina della procedura e avendone constatato la non rispondenza a quanto dalla stessa richiesto, ha ritenuto legittimo l’operato della Stazione appaltante che ha escluso l’offerta presentata dal ricorrente in ragione della sua difformità dalle caratteristiche essenziali poste dalla normativa di gara e della sua conseguente inidoneità

E tanto nonostante il fatto che negli atti di gara non fosse contemplata un’espressa comminatoria di esclusione per l’ipotesi di carenza o difformità dell’elemento in questione

La conclusione cui è addivenuto il TAR si fonda sul rilievo che “la rispondenza dell’offerta ai requisiti e alle condizioni essenziali indicati nella lex specialis costituiscono – per consolidato insegnamento giurisprudenziale – causa tipica e necessaria di esclusione, traducendosi eventuali difformità, anche parziali, in un aliud pro alio che giustifica la misura espulsiva”.

Con ciò la pronuncia in rassegna ha dato continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale già costantemente affermato anche dal Consiglio di Stato secondo cui “l’offerta deve essere … conforme alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire sin dal principio, atteso che difformità, anche parziali, si risolvono in un “aliud pro alio”, che giustifica l’esclusione dalla selezione” senza che sia necessaria un’espressa previsione in tal senso, “essendo sufficiente il riscontro della difformità dell’offerta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, che abbiano per l’Amministrazione un valore essenziale” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 565/2018; in termini, ex pluribus, Cons. Stato., Sez. V, sent. n. 1818/2016; Cons. St., Sez. V, sent. n. 3877/2011).

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