Consiglio di Stato, sez. V, 9 ottobre 2023, n. 8761. L’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario
Con sentenza la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali sul punto, ha ribadito che l’intenzione di ricorrere al subappalto necessario deve essere esplicitata nella domanda di partecipazione, giacché, diversamente dalla dichiarazione di voler ricorrere al subappalto “facoltativo” “…nella dichiarazione di subappalto “necessario” viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto “facoltativo”, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche” (Cons. Stato, V, 29 dicembre 2022, n. 11596; cfr., fra le tante, anche Cons. Stato, V, 28 marzo 2023, n. 3180; 1 luglio 2022, n. 5491; 31 marzo 2022, n. 2365; 25 marzo 2022, n. 2217).
Nella stessa sentenza il Consiglio di Stato, in linea di continuità con il consolidato orientamento della giurisprudenza, ha avuto modo di ribadire altresì l’inapplicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio al fine di sopperire alla mancata dichiarazione di voler ricorrere al subappalto necessario allorché la stazione appaltante accerti la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa s’è impegnata a realizzare; in questa ipotesi, infatti, il soccorso istruttorio, in contrasto con la par condicio competitorum, consentirebbe all’operatore economico di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione dell’offerta.