Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez II, 01.10.2021, n. 816, Durata dell’accordo quadro ed estensione temporale dei contratti esecutivi
Con la pronuncia in commento il T.A.R. Emilia Romagna si è pronunciato sulla durata dell’accordo quadro e sull’estensione temporale dei contratti esecutivi.
Nel caso di specie, la Società ricorrente impugnava il disciplinare di gara, lamentando la presenza di clausole immediatamente lesive ed escludenti, che impedivano quindi una corretta e consapevole elaborazione dell’offerta rendendo la partecipazione incongruamente difficoltosa, deducendo di conseguenza la violazione dell’art. 95 commi 6 e 10-bis del D. Lgs. 50/2016, nonché l’inosservanza dell’art. 30 commi 1 e 2 del Codice dei contratti sulla base della considerazione che “il valore indicato nella convenzione fosse del tutto aleatorio, frutto di una stima del fabbisogno presumibile che non vincola le Aziende pubbliche nei confronti dell’aggiudicatario”.
In particolare:
– la convenzione è valida 12 mesi (con facoltà di risoluzione immediata) mentre gli ordinativi di fornitura avranno durata fino a 60 mesi;
– dette previsioni rendono aleatorio il quadro di regole della competizione e l’impresa partecipante non ha certezza alcuna di fatturato, mentre le spese fisse restano invariate.
Il T.A.R. ha ritenuto il ricorso infondato, specificando che la distinzione tra la durata dell’accordo quadro e l’estensione temporale dei contratti esecutivi è “fisiologica”. La determinatezza dell’oggetto, infatti, è validamente garantita dall’indicazione, se pur approssimativa, del fabbisogno, costruito sulla base dei dati storici. Di conseguenza, laddove fosse possibile stabilire con buona approssimazione i quantitativi sulla base della necessità che la singola azienda ha manifestato nel corso degli anni in rapporto ai servizi erogati, non si registrerebbe un’incertezza assoluta. In particolare, con riferimento al caso di specie, il T.A.R. ha ritenuto che la stazione appaltante avesse fornito stime orientative adeguate relative all’arco temporale delineato.
Inoltre, dal momento che l’accordo quadro concluso tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici mira a stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo per ciò che concerne i prezzi ed, eventualmente, le quantità previste, il concorrente aggiudicatario stipulerà contratti specifici secondo le esigenze delle singole amministrazioni. Queste ultime, in ogni caso, “mantengono la propria autonomia nella determinazione della durata del rapporto, che può essere differente da quella dell’accordo quadro a monte”.
L’unico elemento dal quale non si può prescindere, e che va necessariamente indicato in sintonia con la decisione della Corte di Giustizia UE sez. VIII – 19/12/2018 (causa C-216/2017), è il “massimale” che ogni Azienda può chiedere all’appaltatore, e quindi il solo importo massimo, al fine di garantire il rispetto dei principi della parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza (cfr. ex multis C.G.A. Sicilia – 17/2/2020 n. 127).
In definitiva, il T.A.R. ha rigettato il ricorso introduttivo ritenendo non sussistenti le clausole restrittive all’elaborazione dell’offerta ed alla conseguente partecipazione al confronto competitivo.