Con la sentenza in commento, il giudice amministrativo è tornato a pronunciarsi sulla questione concernente la clausola della revisione periodica dei prezzi contrattuali di cui all’art. 115, D.Lgs. n. 163/2006.
Nella fattispecie in esame l’operatore economico ricorrente ha contestato la disposizione del capitolato speciale, integralmente richiamato dal contratto di appalto, che stabiliva un termine di decadenza per l’esercizio del diritto di credito avente ad oggetto la rivalutazione dei compensi dell’appaltatore, sostenendone la nullità ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., in quanto lesiva dell’art. 115 D. Lgs. n. 163/2006.
Ciò sul rilievo che tale norma imporrebbe la rivalutazione in modo automatico e senza termini per la proposizione della relativa richiesta.
In proposito il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 133, c.p.a., richiamando l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “«l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. ha ormai assunto una portata ampia e generale, superandosi il tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all’an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso, per cui entrambe rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista da tale disposizione del codice del processo amministrativo» (Consiglio di Stato, V, 31 luglio 2019, n. 5446, cfr: T.A.R. Campania, Napoli, V, 2 ottobre 2019, n. 4704)”.
Sulla base di tale premessa ha nel merito rilevato che se da un lato “l’art. 115 prevede la necessaria presenza di una clausola di rivalutazione nel contratto”; dall’altro lato “la disposizione de qua, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non esclude l’autonomia contrattuale delle parti sotto il profilo della possibilità di assoggettare l’operatività della clausola stessa a un termine di decadenza, né prevede l’automaticità dell’insorgenza del credito” evidenziando a tale ultimo riguardo che “il diritto alla rivalutazione è procedimentalizzato, e presuppone l’espletamento di attività istruttoria da parte dell’Amministrazione”.
Il TAR ha peraltro chiarito che la previsione contestata, in quanto unilateralmente predisposta dalla P.A. ai sensi dell’art. 1341 comma 1 c.c., è efficace nei confronti dell’altro contraente solo se da esso conosciuta e che in quanto recante un termine di decadenza, in virtù dell’art. 1341 comma 2 c.c. essa può ritenersi produttiva di effetti solo ove specificamente approvata per iscritto.
Su tali basi il TAR, avendo accertato che entrambe le riferite condizioni sussistevano nella fattispecie posta al suo vaglio, ha ritenuto la previsione de qua “valida ed efficace” e ha altresì rilevato che nel caso in esame “la decadenza si era ormai perfezionata” poiché la ricorrente aveva chiesto il pagamento all’Amministrazione “allorquando il termine era abbondantemente scaduto”.