L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con una nota alla Cabina di Regia e ai Ministri dell’Economia e delle Infrastrutture, ha evidenziato la necessità di coordinamento tra il D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e la Legge n. 49/2023 (“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”).
Infatti, la Legge n. 49/2023 (applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c.), sebbene successiva al Codice, non ha derogato espressamente allo stesso.
A ciò si aggiunga, inoltre, che anche il Codice dei contratti pubblici, già perseguiva le finalità sottese alla legge n. 49/2023, pur dovendo naturalmente rispettare il diritto europeo.
A tale ultimo riguardo, si osserva che, in materia di compensi professionali, l’indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, essendo tuttavia ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come a esempio la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi.
La concorrenza sul prezzo rappresenta, inoltre, un elemento essenziale per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali delle gare pubbliche.
Dunque, l’eventuale limitazione alle sole spese generali o all’elemento qualitativo, rischierebbe di introdurre di fatto una barriera all’ingresso per gli operatori, più giovani, meno strutturati e di minore esperienza.
Pertanto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha invitato il Legislatore ad intervenire per chiarire le suesposte problematiche.
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