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L’errata indicazione del valore del project financing nel bando di gara ne inficia la legittimità

L’errata indicazione del valore del project financing nel bando di gara ne inficia la legittimità

tar Emilia Romagna

TAR Piemonte, Sez. II, 4 novembre 2022, n. 933. L’errata indicazione del valore del project financing nel bando di gara ne inficia la legittimità

La sentenza in commento decide il caso di un PPP ad iniziativa privata avente ad oggetto l’efficientamento energetico dell’illuminazione delle pubbliche vie e delle caldaie di alcuni immobili pubblici.

La proposta di PPP prevedeva che l’operatore procedesse alla sostituzione degli impianti tecnologici e gestisse il servizio, comprensivo di manutenzione ordinaria e fornitura di energia, a fronte del pagamento di un canone annuo, soggetto a indicizzazione, da parte dell’ente comunale.

La proposta era stata ritenuta di interesse dal Comune, messa in gara e, all’esito della stessa, aggiudicata al proponente.

Ad aggiudicazione intervenuta, prima della stipulazione del contratto, il Comune ravvisava vizi di legittimità nella gara svoltasi nonché profili di inopportunità nel costituendo rapporto. L’ente, quindi, annullava la gara e revocava la manifestazione di interesse alla proposta.

L’operatore proponente e aggiudicatario impugnava gli atti di autotutela chiedendo il ristoro dell’intero utile ricavabile dalla concessione, ai sensi dell’art. 2043 c.c., o il rimborso delle spese sostenute a titolo di responsabilità precontrattuale o, in subordine, un indennizzo.

La sentenza in esame, che ha rigettato integralmente tutte le domande del ricorrente, merita particolare attenzione per ciò che concerne il valore della concessione che, considerato errato dal Comune, è stato posto a base dell’annullamento della gara e del venir meno dell’interesse alla proposta.

In particolare il bando, quale valore del contratto, vedeva inserito il canone del primo anno moltiplicato per gli anni della durata del rapporto, senza tener conto dell’indicizzazione prevista in convenzione.

Nel caso sottoposto al vaglio del TAR, il progressivo aumento del canone, derivante dall’applicazione della clausola di indicizzazione, era quantificato nel PEF della concessione e, quindi, non poteva non essere considerato ai fini della definizione del valore del contratto, pena la violazione del citato art. 167, d.lgs. 50/2016.

IL TAR ha precisato che non incide su questa impostazione il c. 2 dell’art. 167, che così dispone: “il valore stimato è calcolato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione”. La norma, chiarisce il TAR, non consente di concludere che si debbano tenere in conto solo i valori presenti. In definitiva, se le maggiorazioni del canone sono state inserite nel PEF, in quanto appunto prevedibili, esse concorrono a determinare il valore del rapporto.

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