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Le Amministrazioni aggiudicatrici non possono escludere un’offerta per la sua non conformità alle specifiche tecniche

Le Amministrazioni aggiudicatrici non possono escludere un’offerta per la sua non conformità alle specifiche tecniche

TAR Campania

TAR Campania, Napoli, Sez. V, 4 giugno 2024, n. 3553. Anche in base al nuovo Codice le Amministrazioni aggiudicatrici non possono escludere un’offerta per la sua non conformità alle specifiche tecniche se il concorrente dimostra che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche stesse

Con la sentenza de qua il T.A.R. Campania ha avanzato importanti considerazioni relative all’area di operatività del principio di equivalenza, ex art. 68, comma 8 Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta il concorrente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

In merito, il Tribunale amministrativo ha chiarito che il suddetto principio non possa dirsi operante nel caso in cui le specifiche tecniche previste dal capitolato tecnico consentano ai partecipanti di comprendere quali caratteristiche minime debba possedere il dispositivo offerto, in considerazione del fatto che la descrizione riportata nella lex specialis è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta.

Da ultimo, il giudice di prime cure, nell’affrontare il tema della discrezionalità di cui dispongono le stazioni appaltanti nella definizione della prestazione contrattuale, ha sottolineato che “Il sindacato di tale discrezionalità, da parte del giudice amministrativo, non è ammesso a meno che detta discrezionalità si eserciti con la previsione di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero in regole abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, o ancora con imposizione di obblighi contra ius (Consiglio di Stato – Sez. IV, n. 8715/2022, T.A.R. Campania, Napoli, n. 556/2022; T.A.R. Molise, n. 312/2020)”.

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