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Tar Umbria, esclusione dell’aggiudicataria a causa della mancata indicazione dei costi di manodopera

Tar Umbria, esclusione dell’aggiudicataria a causa della mancata indicazione dei costi di manodopera

tar Emilia Romagna

Tar Umbria, Sez I, 24.09.2021 n, 683, esclusione dell’aggiudicataria a causa della mancata indicazione dei costi di manodopera

Con ricorso dinanzi al T.A.R. Umbria, una società impugnava il provvedimento di aggiudicazione definitiva di una gara, contestando la mancata esclusione dell’aggiudicataria, nonostante la mancata indicazione, nell’offerta di quest’ultima, dei costi della manodopera, dovendo l’oggetto della procedura qualificarsi come fornitura con posa in opera e non di mera fornitura.

Il Collegio, esaminata la questione, ha ricordato che, secondo costante insegnamento, l’appalto si configura come di fornitura con posa in opera quando è necessario lo svolgimento di una prestazione accessoria e strumentale rispetto a quella principale di consegna del bene, consistente in un complesso di attività necessarie al funzionamento e all’utilizzo del bene fornito, tali da renderlo operativo. Al contrario, ricorre l’ipotesi della fornitura senza posa in opera solamente nei casi in cui il bene si presti a essere utilizzato immediatamente dopo la consegna da qualsiasi utente, anche se privo di particolari competenze o conoscenze tecniche, richiedendosi soltanto un’agevole installazione e un semplice collaudo, senza il dispendio di particolari energie lavorative di carattere manuale (Cons. Stato, sez. III, 27 luglio 2020, n. 4764; Id., 19 marzo 2020, n. 1974; Id., Cons. Stato, sez. III, 9 gennaio 2020, n. 170; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27 marzo 2019, n. 661; Id., sez. II, 10 dicembre 2020, n. 2471).

Il Collegio ha evidenziato, altresì, che il criterio di fruibilità immediata dell’opera da parte dell’utilizzatore senza esecuzione di opere ulteriori rispetto alla mera consegna del bene deve essere misurato con l’oggetto specifico dell’appalto.

Applicando i predetti principi al caso di specie e tenuto conto dell’oggetto dell’appalto (la fornitura di un acceleratore lineare per l’attività di radioterapia oncologica), nonché delle indicazioni contenute nella legge di gara, il Collegio ha ritenuto che l’affidamento non potesse qualificarsi in termini di fornitura senza posa in opera.

Dunque, in base alla corretta qualificazione della fattispecie in termini di fornitura con posa in opera, l’aggiudicataria avrebbe dovuto indicare i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016. Al contrario, la controinteressata aveva omesso di esporre i costi di manodopera nella propria scheda di offerta economica, nella quale era stato indicato esclusivamente l’importo offerto al netto della percentuale di sconto, senza alcuna specificazione dei costi della manodopera, con conseguente inosservanza anche della norma della lex specialis che prescriveva l’indicazione del costo unitario al netto dell’IVA dell’attrezzatura offerta.

Pertanto, il Collegio ha accolto la tesi della ricorrente, dichiarando illegittimi gli atti di gara nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della controinteressata.

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