Con la determina del 9 marzo 2021, l’ANAC si è espressa sull’effettivo ambito di applicazione della previsione di cui all’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con la Legge n. 120/2020, secondo la quale, in caso di aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, le Stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica «anche qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore o pari a cinque».
Il caso in questione riguardava una procedura aperta, sotto soglia, in cui veniva eccepita, con istanza di precontenzioso, la mancata applicazione da parte della Stazione appaltante della disposizione di cui all’articolo 1, comma 3, che se fosse stato applicato avrebbe determinato l’aggiudicazione dell’istante. L’Autorità affronta quindi la questione aderendo ad una lettura sistematica della norma del D.L. 76/2020, per effetto della quale “la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 1 si applica specificamente alle procedure introdotte in virtù della nuova disciplina, ovvero alle procedure di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b) e non anche ad altre procedure, quale quella aperta ai sensi dell’articolo 60 del dlgs n. 50/2016“.
Trattandosi di una disciplina derogatoria all’interno della nuova temporanea segmentazione delle soglie per gli affidamenti dei contratti pubblici, l’Autorità ha affermato la non applicabilità della norma a procedure differenti da quelle considerate dalla disposizione.
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