Con sentenza n. 668 del 24.3.2022, il TAR Lombardia, Milano, Sez. IV , ha ribadito il consolidato principio in forza del quale la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, dando conto della gravità dei fatti che ne sono fondamento, e non anche le ammissioni, sempre che non siano state oggetto di contestazione in corso di gara. A questo proposito, la giurisprudenza è costante nel sostenere che l’amministrazione che non ritenga che i precedenti dichiarati dal concorrente incidano negativamente sulla moralità professionale di questi, non è tenuta darne esplicita motivazione poiché lo stesso provvedimento di ammissione alla gara consentirebbe di desumere, sia pure implicitamente, il giudizio circa la non gravità delle circostanze dichiarate. Inoltre, il TAR ricorda che tale regola generale subisce inevitabilmente un’eccezione nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti “una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi dal rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile”.
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