TAR Puglia, Bari, Sez. II, 19.8.2021, n. 1314, sull’insussistenza di un obbligo di esclusione automatica del consorzio stabile nel caso di fallimento di una consorziata esecutrice
Con la pronuncia in commento il TAR pugliese ha avuto modo di chiarire che laddove, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la consorziata designata da un consorzio stabile venga sottoposta a procedura concorsuale, ciò “costituisce un’eventualità che, proprio in quanto sopravvenuta rispetto alla partecipazione, non incide sulla partecipazione del consorzio medesimo, avendo sostanzialmente il rilievo di una vicenda interna tra consorzio (unico concorrente e interlocutore della Stazione appaltante) e consorziata (componente del consorzio) (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 21.2.2020, n. 1328; Cons. Stato, sez. V, 2.9.2019 n. 6024; Cons. Stato, sez. V, 23.11.2018, n. 6632, T.A.R. Campania, Salerno, 1035/2019)”.
A supporto di detta interpretazione – ha inoltre sottolineato il TAR – concorre altresì la recente sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 7.5.2020, la quale “avvalora la tesi – su un piano concettuale più ampio, ma omogeneo a quello di cui al caso in esame – secondo cui il legislatore avrebbe inteso distinguere l’ipotesi in cui la procedura concorsuale coinvolga l’impresa mandataria da quella in cui la medesima colpisca l’impresa mandante, prevedendo in quest’ultimo caso la possibilità che un soggetto esterno al raggruppamento subentri alla mandante da escludere, in tal modo evidenziandone la sostanziale fungibilità”.
In conseguenza di quanto appena rilevato, il G.A. ha dunque escluso che il fallimento della consorziata designata quale esecutrice potesse oggettivamente incidere sulla partecipazione alla gara del consorzio concorrente, ciò “determinando al più il fatto sopravvenuto che legittima la sostituzione della consorziata ai sensi dell’art. 48, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 50/2016”.