Nelle conclusioni relative alle cause C-155 e 156, l’Avvocato Generale della Corte EU ha affermato che anche la Federazione Giuoco Calcio deve applicare le direttive eurounitarie e il Codice appalti, in quanto tale federazione è stata istituita per soddisfare esigenze di interesse generale e, per l’effetto, deve essere ricompresa nell’alveo degli organismi di diritto pubblico.
Una federazione sportiva nazionale, infatti, può essere qualificata come organismo di diritto pubblico qualora sia dotata di personalità giuridica, sia stata istituita per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale e la sua gestione sia soggetta alla vigilanza di un altro organismo di diritto pubblico, quale un comitato olimpico nazionale cui la legislazione di uno Stato membro attribuisca tale qualità.
Alla luce di tali considerazioni, l’Avvocato Generale ha ritenuto che la natura di organismo pubblico della FIGC possa desumersi dalle caratteristiche dei poteri per cui il Comitato Olimpico Nazionale accorda il riconoscimento, ai fini sportivi, alle federazioni sportive nazionali, tra cui la FIGC.
Tali conclusioni, peraltro, appaiono avvalorate dal fatto che il Comitato Olimpico Nazionale rivolge indirizzi in merito alle attività a valenza pubblicistica delle federazioni, impone a queste il rispetto di disposizione a carattere generale, financo disporre il loro commissariamento, vigila in modo permanente sul funzionamento delle federazioni e, da ultimo, approva il bilancio consuntivo delle stesse.
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