Nel parere di precontenzioso n. 33 del 25 gennaio 2023, l’ANAC ha stabilito la necessità che nel bando di gara la stazione appaltante fornisca ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fornitura richieste, anche sulla base delle precedenti esperienze, affinché le imprese concorrenti formulino offerte consapevoli.
Non rileva in senso contrario il fatto che si tratti dell’affidamento di un accordo quadro se si considera che, in base all’art. 3, co. 1, lett. iii), d.lgs. 50/2016, «accordo quadro è l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”.
Infatti, l’ANAC richiama anche la recente giurisprudenza comunitaria, la quale afferma che il bando di gara deve indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro (Cort. giust. UE,17 giugno 2021, causa C-23/20).
Secondo l’Autorità, inoltre, se si indica soltanto la percentuale, e non anche la quantità, si incorre nella violazione sia del principio di trasparenza amministrativa sia di quello della buona fede nella formazione del contratto.
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