Con la sentenza n. 1717, del 7 ottobre 2021, il Tar Calabria si pronuncia sull’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’intera procedura di gara (e il mancato autoannullamento della stessa). Il Tar adito afferma che, nonostante la nomina della commissione di una gara a più lotti abbia la natura di atto inscindibile, l’annullamento di questo non comporta la caducazione automatica dei singoli decreti di aggiudicazione non impugnati tempestivamente.
Chiarisce poi il Tar che un bando di gara pubblica suddiviso in più lotti costituisce atto ad oggetto plurimo e non determina, pur nell’unicità della commissione aggiudicatrice, l’indizione di un’unica gara, ma di più gare con relative autonome procedure, che culminano in altrettante distinte aggiudicazioni, ciascuna delle quali deve essere autonomamente impugnata, pena la sua inoppugnabilità.
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