Il Tar Liguria, con la sentenza del 20 febbraio 2021 n. 134, ha affermato che ai fini della verifica della idoneità professionale del concorrente di una gara di appalto pubblico, per quanto attiene all’iscrizione alla camera di commercio rileva l’attività principale effettivamente svolta dall’impresa e non l’oggetto sociale.
Di talché, il Collegio ha ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione dell’idoneità professionale dell’operatore economico concorrente, la possibilità di prendere in considerazione il contenuto dell’oggetto sociale, il quale, ancorché segni il campo delle attività che un’impresa può astrattamente svolgere, sul piano della capacità di agire dei suoi legali rappresentanti, non equivale, però, ad attestare efficacemente il concreto esercizio di una determinata attività, in una forma opponibile ai terzi ex art. 2193 codice civile.
Di seguito il link all’articolo