Consiglio di Stato, Sez. V, 27.10.2021, n. 7223, sui limiti del sindacato del Giudice amministrativo in ordine all’individuazione tipologica dei gravi illeciti professionali
Con la pronuncia in commento la Quinta Sezione del Consiglio di Stato è venuta a ribadire il proprio consolidato orientamento (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 12.12.2018, n. 7022) secondo cui l’individuazione tipologica dei gravi illeciti professionali ha carattere meramente esemplificativo, potendo per tal via la stazione appaltante desumerne il compimento da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata, dell’attività professionale dell’operatore economico di cui fosse accertata la contrarietà a un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, se stimata idonea a metterne in dubbio l’integrità e l’affidabilità.
Tale conclusione, ha sottolineato il Collegio, “non muta anche dopo la modifica dell’art. 80, comma 5, disposta con l’art. 5 d.l. n. 135 del 2018, che ha “sdoppiato” nelle successive lettere c-bis) e c-ter) la preesistente elencazione, mantenendo peraltro nella lett. c) la previsione di portata generale (in termini, Cons. Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171)”.
Più di recente, Cons. Stato, V, 3.6.2021, n. 4248, ha ribadito che in materia di gare pubbliche l’elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti, contenuta nella lett. c), comma 5, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, è da considerarsi “meramente esemplificativa” per come è fatto palese sia dalla possibilità della stazione appaltante di fornire la dimostrazione dell’illecito professionale “con mezzi adeguati”, sia dall’incipit della disposizione che precede l’elencazione: quest’ultima, oltre ad individuare a titolo esemplificativo dei gravi illeciti professionali rilevanti, ha anche lo scopo di alleggerire l’onere della stazione appaltante di fornirne la dimostrazione con “mezzi adeguati”.
Quanto poi alla valutazione, da parte della stazione appaltante, della rilevanza dei fatti posti alla base della precedente risoluzione contrattuale comunicata dal concorrente al momento di presentazione dell’offerta, va ricordato (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, n. 4248/2021, cit.) che nelle gare pubbliche il giudizio su gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell’amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell’affidabilità dell’appaltatore.
Ne consegue, conclude il Collegio, “che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera “non condivisibilità” della valutazione stessa”.