TAR Napoli, sez. VI, 10.6.2022 n. 1626. Gravi illeciti professionali: la valutazione può essere fondata sugli atti di un’indagine penale senza necessità di attendere il rinvio a giudizio o la condanna
Il TAR Campania – Napoli, con sentenza n. 1626 del 10.6.2022, ha avuto modo di chiarire che la Stazione appaltante può procedere all’esclusione del concorrente qualora riesca a dimostrare, mediante “mezzi adeguati”, che allo stesso sia imputabile un grave illecito professionale.
In effetti, come chiarito nella sentenza in esame, l’art. 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. n. 50/2016 riserva all’Amministrazione un ampio potere discrezionale anche nell’individuazione degli strumenti probatori della specifica causa di esclusione. Quindi, la Stazione appaltante può “fondare le proprie valutazioni su qualunque atto da cui emergano, con ragionevole attendibilità, elementi apprezzabili ai fini della verifica della sussistenza di un grave illecito professionale.
Tali possono essere anche gli atti da cui emergano le risultanze di un’indagine penale e da cui siano ricavabili specifici, circostanziati e gravi indizi, senza necessità di attendere un provvedimento di rinvio a giudizio o un provvedimento, anche non definitivo, di condanna. Gli atti di indagine infatti rilevano in quanto veicolo di informazioni rilevanti e utili per la Stazione appaltante ai fini dell’autonoma verifica della sussistenza della causa di esclusione”.