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I limiti dell’accesso civico generalizzato

I limiti dell’accesso civico generalizzato

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Con la recente pronuncia del 6 settembre 2021, n. 6220, la terza sezione del Consiglio di Stato ha individuato i limiti entro i quali va perimetrata l’operatività dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, co.2, del D.Lgs. 33/2013, che come noto prevede un diritto generico, uti civis, ad accedere ai dati e ai documenti in possesso della Pubblica Amministrazione.

Segnatamente, evidenziato che il perimetro dell’accesso civico resta delimitato dalla disponibilità delle informazioni richieste, il Consiglio di Stato ha chiarito come lo stesso possa essere escluso “ogni qualvolta l’Amministrazione debba impegnarsi in attività eccessivamente onerose e paralizzanti dell’ordinaria attività amministrativa, contrarie al principio di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, per la raccolta di informazioni di cui non dispone direttamente e immediatamente e che, in ogni caso, sono già pubbliche”.

Di seguito il link alla pronuncia

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