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Illegittimità dell’accordo transattivo concluso a seguito del crollo del Ponte Morandi. Rinvio pregiudiziale alla CGUE

Illegittimità dell’accordo transattivo concluso a seguito del crollo del Ponte Morandi. Rinvio pregiudiziale alla CGUE

Tar Lazio roma

TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 19 ottobre 2022 n. 13434. Sull’illegittimità dell’accordo transattivo concluso a seguito del crollo del Ponte Morandi. Rinvio pregiudiziale alla CGUE

Con la pronuncia in commento, il TAR Lazio ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una pronuncia sulla legittimità e conferenza con i regolamenti comunitari del rinnovo della concessione autostradale all’ASPI fino al 2038.

In particolare, vengono rimesse alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali di interpretazione della disciplina prevista dagli artt. 38, 43 e 44 della direttiva 2014/23 in relazione all’art. 43 del d.l. n. 201 del 2011 (sugli aggiornamenti e sulle revisioni delle convenzioni autostradali):

    1. a) se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’interpretazione della normativa nazionale nel senso che l’Amministrazione concedente possa istruire un procedimento di modificazione soggettiva ed oggettiva di una concessione autostradale in corso di validità, o di sua rinegoziazione, senza valutare ed esprimersi sull’obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica;
  1. b) se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’interpretazione della normativa nazionale nel senso che l’Amministrazione concedente possa istruire un procedimento di modificazione soggettiva ed oggettiva di una concessione autostradale in corso di validità, o di sua rinegoziazione, senza valutare l’affidabilità di un concessionario che si sia reso autore di un grave inadempimento;
  2. c) se, in caso di rilevata violazione del principio di evidenza pubblica e/o di rilevata inaffidabilità del titolare di una concessione autostradale, la normativa comunitaria imponga l’obbligo della risoluzione del rapporto.

La necessità di disporre la rimessione alla Corte di giustizia UE deriva dalla circostanza che la direttiva 2014/23 del 26 febbraio 2014, in tema di aggiudicazione dei contratti di concessione, stabilisce il principio dell’evidenza pubblica al fine di garantire la concorrenza in seno al mercato interno ed il conseguimento dei principi di efficienza e innovazione.

L’art. 43 del d.l. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, nel regolare il procedimento riguardante gli “aggiornamenti” e/o le “revisioni” delle convenzioni autostradali, distingue a seconda che le concessioni in questione comportino, o meno, “variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica”.

Con riferimento alla portata applicativa di tale disposizione, è necessario individuare se – e in quale misura – l’esercizio del potere delineato dal predetto art. 43 debba tenere conto delle disposizioni e dei principi del diritto dell’Unione europea, con riferimento ai procedimenti dalla medesima previsione di legge disciplinati.

La complessa vicenda è ora rimessa alla valutazione in sede europea.

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