Le censure contro le valutazioni emesse in sede di offerta dalla commissione di gara non possono essere generiche.
È quanto affermato dal TAR Napoli, Sez. I, che con la pronuncia del 10 febbraio 2022, n. 901, ha ritenuto che per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice, non fosse sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.
Il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione.
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