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TAR Lazio sull’inammissibilità dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali nell’ambito di un appalto di servizi

TAR Lazio sull’inammissibilità dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali nell’ambito di un appalto di servizi

Tar Lazio roma

TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18.7.2022, n. 10123. Sull’inammissibilità dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali nell’ambito di un appalto di servizi

Con la sentenza in epigrafe, il TAR Lazio si è pronunciato sul tema dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali nell’ambito di un appalto di servizi.

La questione trae origine dall’esclusione dell’originario aggiudicatario da una gara indetta per l’affidamento di servizi di supporto all’osservatorio di mercato e rilevazione della customer satisfaction dei viaggiatori in stazione. Nel dettaglio, l’esclusione dell’impresa aggiudicataria era dettata dalla circostanza per cui quest’ultima, dichiarando di utilizzare circa quattromila “intervistatori” inquadrati come lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c., non aveva considerato nel computo dell’offerta i contributi previdenziali dovuti per tali prestazioni.

Alla luce di ciò, l’impresa aggiudicataria impugnava il provvedimento di esclusione, evidenziando che la stazione appaltante lo avesse adottato sulla base dell’errato presupposto per cui la fattispecie contrattuale prescelta per il personale da impiegare nelle attività di rilevazione fosse “il contratto di collaborazione continuativa o occasionale” di cui all’art. 409, comma 3, c.p.c. e che sulla base di tale erroneo assunto fosse stata ritenuta illegittima l’omessa previsione del costo relativo agli oneri contributivi per il personale esterno all’azienda.

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso dell’operatore escluso rilevando il corretto operato della stazione appaltante, posto che l’appalto in esame “contempla una articolata e complessa attività di rilevazione da condursi nel corso dell’intera durata dell’affidamento, fissata in 36 mesi, prorogabile per ulteriori 12 ed è declinata in specifici ambiti e fasi che indefettibilmente presuppongono aspetti pianificatori, organizzatori e di direzione del tutto incompatibili con una gestione integralmente affidata a free lance reclutati sulla base di contratti stipulati ai sensi dell’art. 2222”.

In altri termini, secondo il Collegio, la commessa di cui trattasi richiede prestazioni costanti e continue, tali da non potersi conciliare con il contratto autonomo occasionale di cui all’art. 2222 c.c., che, invece, presuppone una sporadicità delle prestazioni di lavoro.

A ciò si aggiunga che lo svolgimento di tale attività presupporrebbe il necessario inserimento dei rilevatori in un contesto organizzativo che non si limiti ad una mera attività di reclutamento del personale per la realizzazione del servizio affidato, ma che pianifichi, organizzi, fornisca direttive, sovrintenda alle attività.

L’appalto in questione, dunque, “postula un fisiologico e necessario inserimento ed integrazione delle risorse umane nell’organizzazione d’impresa, caratteri del tutto estranei alla prestazione autonoma occasionale disciplinata dall’art. 2222”.

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