Cons. St., Sez. V, 24.05. 2021, n. 3996, sull’indicazione in sede di offerta degli oneri di sicurezza in misura pari a zero quale causa automatica di esclusione
Con la sentenza in epigrafe in Consiglio di Stato sancisce che l’assenza dichiarata di costi sostenuti a titolo di oneri per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro equivale al mancato scorporo di una voce di costo dell’offerta essenziale, tale da integrare la violazione dell’art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e comportare automatica esclusione dell’offerta. La disposizione va letta in combinato con l’art. 97, comma 5, lett. c), del Codice (i.e. offerta anormalmente bassa), che obbliga le stazioni appaltanti a richiedere al concorrente giustificazioni sul ribasso offerto e ad escluderlo quando «sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture».
Nel ricorso di primo grado di giudizio, il TAR aveva invece stabilito che l’esclusione si discosterebbe dal canone della proporzionalità e che comunque non avrebbe potuto intervenire senza un previo esperimento del soccorso istruttorio.
Il Consiglio di Stato, ribadisce la rilevanza della formalità imposta dalla disposizione del Codice, la cui finalità consiste nel verificare se l’operatore economico adempie in modo congruo a propri obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Ciò è conforme al diritto euro-unitario: come è noto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha previsto l’esclusione dell’offerta, senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, purché tale condizione fosse chiaramente prevista dalla normativa nazionale in materia e quest’ultima espressamente richiamata nella medesima documentazione (sentenza CGUE del 2 maggio 2019, C-309/18, Lavorgna Srl). Nel caso di specie, la lex specialis riproduce espressamente l’art. 95, co. 10 e l’art. 97, co. 5, lett. c) del Codice, inoltre superare la previsione normativa «adombra un criterio di esenzione da un obbligo dichiarativo imperativamente previsto dalla legge», cui l’aggiudicataria si è sottratta arbitrariamente, in ragione delle grandi dimensioni dell’azienda e sulla base del minimo onere economico per la sicurezza dei lavoratori richiesto per l’esecuzione dell’appalto.
Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato annulla gli atti impugnati e condanna la stazione appaltante al pagamento delle sanzioni alternative previste dall’art. 123 Cod. proc. amm. lett. a).
(Giulia Stoppani)