TAR Lazio Roma sez. V 25/3/2025 n. 6055. Nei casi in cui le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento vengano eseguite direttamente dall’impresa ausiliaria, l’indicazione specifica delle risorse strumentali e umane risulta ultronea e costituisce un formalismo inutile
Il TAR Lazio, Sezione Quinta, con la sentenza in commento, resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha affermato il principio secondo cui, nei casi in cui le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento siano eseguite direttamente dall’impresa ausiliaria, l’indicazione analitica delle risorse umane e strumentali messe a disposizione non è necessaria, trattandosi di un onere formale privo di rilevanza sostanziale.
In particolare, il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla mandataria del costituendo RTI, avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta da Giubileo 2025 S.p.A., per l’affidamento, mediante accordo quadro con unico operatore, di servizi relativi alla progettazione, realizzazione e disallestimento di strutture temporanee per eventi giubilari. L’esclusione era stata disposta per asserita nullità dei contratti di avvalimento stipulati con le imprese ausiliarie, in quanto privi dell’indicazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione, determinando così, secondo l’amministrazione, la carenza in capo all’operatore economico dei requisiti tecnico-professionali richiesti.
Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto fondate le doglianze dei ricorrenti, evidenziando che, in relazione alla natura delle prestazioni oggetto di avvalimento – consistenti in servizi di progettazione esecutiva qualificati come secondari e tecnico-professionali – trova applicazione l’art. 104, commi 3 e 8, del d.lgs. n. 36/2023, e non i commi 1 e 2, come erroneamente ritenuto dalla stazione appaltante.
Secondo il Collegio, infatti, quando l’ausiliaria è in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e si impegna a svolgere in proprio le attività per le quali è prestato l’avvalimento, l’accordo contrattuale non può essere considerato nullo per la mancata elencazione dettagliata dei mezzi impiegati, poiché l’impegno diretto dell’ausiliaria garantisce già il soddisfacimento delle esigenze sottese alla disciplina dell’istituto.
Alla luce di tale principio, è stato annullato il provvedimento di esclusione disposto da Giubileo 2025 S.p.A. nei confronti dell’operatore economico ricorrente, il quale aveva fatto legittimamente ricorso all’avvalimento per l’esecuzione di prestazioni da considerarsi tecnico-professionali e secondarie, e che non richiedevano, in virtù dell’art. 104, commi 3 e 8, del d.lgs. n. 36/2023, l’indicazione analitica dei mezzi. L’esclusione, fondata su una lettura formalistica e non coerente con la ratio della norma, è stata quindi ritenuta illegittima.