T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 01.07.2021, n. 7786, sull’inefficacia del contratto in caso di violazione del termine di stand still di cui all’art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016
Con la sentenza in commento, il T.A.R. Lazio si è pronunciato sulle conseguenze della violazione del termine dilatorio di stand still di cui all’art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale “Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”.
Il T.A.R. ha chiarito come la sorte di un contratto, stipulato sulla base di un’aggiudicazione annullata in sede giurisdizionale, debba essere determinata sulla base dei poteri conferiti al giudice amministrativo dagli artt. 121 e 122, D.Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo).
Tali disposizioni prevedono che il giudice amministrativo che annulla l’aggiudicazione definitiva debba o possa dichiarare l’inefficacia del contratto di appalto.
Conseguentemente, il T.A.R. ha ritenuto che “non è ammissibile la declaratoria di nullità del contratto stipulato in forza di una aggiudicazione illegittima, eccedendo la declaratoria di nullità dai poteri conferiti al giudice dall’ordinamento processuale”.
Dovendo quindi accertare la sussistenza dei presupposti per la privazione di efficacia del contratto, il T.A.R. ha rilevato l’applicabilità, nel caso in esame, dell’art. 121, comma 1, lettera c), essendo stato stipulato il contratto senza rispettare il termine dilatorio di stand still e considerato che tale grave violazione aveva privato il ricorrente principale della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto. (Nel caso di specie, il contratto era stato stipulato il giorno stesso della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione alla parte controinteressata all’aggiudicazione stessa).
Il Collegio ha quindi statuito che la violazione del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 impone l’immediata privazione di efficacia del contratto, con efficacia retroattiva, tenuto conto dell’interesse della ricorrente principale e della “gravità della condotta della stazione appaltante che, ignorando il termine di stand still, ha privato la ricorrente principale della tutela cautelare”.