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La formulazione della domanda cautelare rileva ai fini dell’accoglimento di quella di risarcimento del danno per equivalente monetario

La formulazione della domanda cautelare rileva ai fini dell’accoglimento di quella di risarcimento del danno per equivalente monetario

TAR Lombardia

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 12 settembre 2022, n. 1987. La formulazione della domanda cautelare rileva ai fini dell’accoglimento di quella di risarcimento del danno per equivalente monetario

La sentenza in commento ha ad oggetto la richiesta di annullamento dell’aggiudicazione di una gara bandita per l’affidamento della concessione del servizio di ristorazione scolastica di un Comune della Provincia di Milano, con conseguente domanda di risarcimento del danno, anche per equivalente monetario.

Ebbene, per quanto di interesse, il TAR lombardo, nell’accogliere la richiesta di annullamento del ricorso, ha affermato che la richiesta risarcitoria per equivalente monetario “deve essere respinta, in primo luogo, perché la ricorrente non ha formulato domanda di sospensiva e ciò rileva ai sensi dell’art. 30, co. 3, c.p.a. in quanto il giudice può valutare tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, escludere il risarcimento dei danni che si sarebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.

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