Con il Comunicato del Presidente del 10 luglio 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che, nel caso in cui la quota di lavori affidata all’impresa cooptata sui beni culturali è superiore alla soglia dei 150.000 euro, è sempre necessaria la qualificazione SOA, mentre, se la quota è inferiore a tale importo, l’impresa medesima deve comunque essere in possesso dei requisiti stabiliti dal nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023).
Più nel dettaglio, l’ANAC, a fondamento della suesposta decisione, ha affermato che “La cooptazione è un istituto avente carattere eccezionale e derogatorio – spiega l’Autorità – che consente al concorrente, singolo o in Raggruppamento temporaneo di imprese, che sia già in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, di raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.
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