TAR Campania Napoli sez. II 1/4/2025 n. 2711. Casi ripetuti di lievi irregolarità nell’esecuzione di precedenti contratti di appalto possono far nascere dubbi sull’affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificarne l’esclusione
Con la sentenza in commento il TAR Campania ha avuto ragione di sostenere che casi ripetuti di lievi irregolarità nell’esecuzione di precedenti contratti di appalto possono far nascere dubbi sull’affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificarne l’esclusione.
Nel caso di specie, invero, la Cooperativa ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione appaltante ha disposto l’esclusione della stessa dalla gara per la gestione di un asilo nido a Melito di Napoli, chiedendone l’annullamento sulla scorta di tre principali motivi di cesura.
Il ricorso è stato parzialmente accolto.
In particolare, per quanto d’interesse, in riferimento al primo motivo di cesura, con cui la ricorrente ha sostenuto che le vicende oggetto di giudizio non costituiscono grave illecito professionale ex art. 98 D. Lgs. 36/2023, il Giudice amministrativo ha ritenuto che l’Amministrazione abbia operato nel rispetto della discrezionalità riconosciutale, valutando le condotte della Cooperativa tali da compromettere il rapporto fiduciario richiesto, sottolineando, sul punto, che proprio il principio della fiducia, introdotto dall’art. 2, D. Lgs. 36 del 2023, debba assurgere come guida ermeneutica per valorizzare l’autonomia decisionale della stazione appaltante.
Premesso quanto sopra, si evidenzia che il Giudice amministrativo ha preliminarmente richiamato il considerando 101 della Direttiva 24/2014/UE, il quale – individuando il principio di proporzionalità quale modello cui le stazioni appaltanti debbono attenersi nell’applicazione di cause di esclusione facoltativa (tra cui rientra l’illecito professionale grave di cui all’art. 98 D. Lgs. 36/2023) – prevede che: “Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero continuare ad avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili. È opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l’integrità di un operatore economico e dunque rendere quest’ultimo inidoneo ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico indipendentemente dal fatto che abbia per il resto la capacità tecnica ed economica per l’esecuzione dell’appalto… le amministrazioni aggiudicatrici …dovrebbero anche poter escludere candidati o offerenti che in occasione dell’esecuzione di precedenti appalti pubblici hanno messo in evidenza notevoli mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali, per esempio mancata fornitura o esecuzione, carenze significative del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto o comportamenti scorretti che danno adito a seri dubbi sull’affidabilità dell’operatore economico…Nell’applicare motivi di esclusione facoltativi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità. Lievi irregolarità dovrebbero comportare l’esclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, casi ripetuti di lievi irregolarità possono far nascere dubbi sull’affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificarne l’esclusione”.
Ebbene, il Tribunale Amministrativo Regionale non ha, dunque, ritenuto condivisibile la prospettazione della parte ricorrente, secondo la quale ognuna delle contestazioni in precedenza richiamate, ove valutata isolatamente, non avrebbe configurerebbe il crisma della gravità richiesto dalla normativa di riferimento e ciò proprio in considerazione dell’errato presupposto di partenza del ragionamento, per il quale ognuno degli episodi contestati dovrebbe valutarsi, appunto, partitamente.
Il Collegio, invero, ha ribadito, in senso contrario, che solo la singola amministrazione appaltante si trova nelle concrete condizioni di valutare l’affidabilità dell’operatore economico e di apprezzare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l’appalto a un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia.
Pertanto, il TAR Campania, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie parzialmente.