TAR Lazio, Sez. II-ter, 6 ottobre 2021, n. 10201, sui limiti di applicabilità del soccorso istruttorio per mancata indicazione dei costi della manodopera
In tema di applicabilità della procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, nella sentenza in epigrafe, il TAR Lazio ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale l’indicazione separata dei costi della manodopera è “componente essenziale dell’offerta economica”; pertanto la relativa mancanza è di regola sottratta alla sanatoria con soccorso istruttorio, ai sensi del richiamato art. 83, comma 9 (Cfr. Cons. St., sez. V, 8/01/2021, n. 2839).
La sottrazione alla suddetta sanatoria è stata ritenuta conforme ai principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza dalla sentenza della Corte di Giustizia, 2 maggio 2019 nella causa C-309/18. In quest’ultima pronuncia è stato espresso che tali principi devono essere interpretati nel senso che gli stessi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale “la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice”.
Sulla base di tali principi, il TAR Lazio ha respinto un ricorso per l’annullamento di un provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante in ragione della assoluta incertezza sul contenuto dell’offerta presentata dalla ricorrente, la quale avrebbe omesso di dichiarare gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza nel modello “Costi della manodopera e oneri aziendali in materia di salute e sicurezza“, prodotto in sede di offerta.
Nel caso di specie, il TAR Lazio ha rilevato come la mancata indicazione di tali oneri si configuri quale “vizio sostanziale dell’offerta”, posto che il citato modulo avrebbe consentito l’indicazione dei costi in oggetto e che la causa di esclusione in cui è incorsa la ricorrente è stata contemplata anche nel disciplinare di gara.