Considerata la necessità di fornire indicazioni urgenti sulle nuove modalità di acquisizione del CIG (in vigore dal 1° gennaio 2024) e per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, l’ANAC, con la Delibera n. 585 del 19.21.2023, ha pubblicato il nuovo aggiornamento delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010.
Oltre agli interventi resi necessari per adeguare la determinazione alle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, sono state fornite alcune specificazioni.
Si tratta, in primo luogo, della precisazione contenuta nel paragrafo 2.5, secondo cui, nel caso di affidamenti tra amministrazioni pubbliche (di regola esenti dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità) e qualora si verifichino trasferimenti di denaro al di fuori del perimetro pubblico, sussiste l’obbligo di tracciamento dei movimenti finanziari.
Ci si riferisce, ad esempio, al caso in cui vengano disposti subappalti o subaffidamenti in favore di soggetti privati.
Analogamente, nel caso di prestazioni svolte in regime di amministrazione diretta (par. 2.11) è stato precisato che, laddove siano effettuati acquisti di materiali o di beni oppure siano previsti affitti o noli, i pagamenti disposti in favore di terzi devono essere assoggettati a tracciabilità e, quindi, occorre acquisire il relativo CIG.
Con riferimento ai servizi sociali, le indicazioni introdotte con la delibera n. 371/2022 sono state aggiornate al nuovo quadro normativo di riferimento (articoli, 61, 128 e 129 del codice) e, inoltre, è stato chiarito che il regime semplificato di acquisizione del CIG (previsto per tali affidamenti) fa salva l’applicazione degli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati e di strumenti di pagamento tracciabili.
È stata, poi, precisata la modalità di applicazione della normativa in materia di tracciabilità nel caso di contributi erogati agli enti del terzo settore ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241/90. È stato ritenuto utile chiarire, altresì, le modalità di applicazione della normativa in argomento alle concessioni demaniali, distinguendo le ipotesi in cui vi sia una prevalenza della componente servizi e quindi l’oggetto della concessione sia qualificabile come concessione di servizi e non di beni.
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