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La mancata annotazione nel Casellario ANAC di una notizia comportante l’esclusione non automatica dalle gare

La mancata annotazione nel Casellario ANAC di una notizia comportante l’esclusione non automatica dalle gare

tar Emilia Romagna

TAR Sardegna, Sez. I, 11 marzo 2024, n. 204. La mancata annotazione nel Casellario ANAC di una notizia comportante l’esclusione non automatica dalle gare, non può precludere, ex se, alla Stazione appaltante di disporre l’esclusione di un operatore ritenuto inaffidabile

Le parti ricorrenti hanno impugnato una Determinazione di esclusione del Raggruppamento da una procedura negoziata telematica volta alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, co. 3, D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di lavori di manutenzione.

L’esclusione, infatti, traeva la propria origine in pregressi rapporti contrattuali tra i medesimi contraddittori, in ordine ai quali l’esecuzione della relativa commessa risultava contrassegnata da eventi che, a parere dell’operatore economico, avrebbero impedito la regolare esecuzione dei lavori mentre, a parere della Committente, erano il frutto di inadempimenti dell’appaltatore.

In tal contesto, la stazione appaltante contestava al RTI l’inadempimento contrattuale in relazione al suddetto contratto d’appalto addivenendo alla relativa risoluzione in danno oggetto di successiva contestazione dinanzi al Giudice Ordinario.

Nelle more di un tentativo di bonaria composizione delle controversie, le ricorrenti partecipavano a svariate procedure negoziate indette dalla stessa stazione appaltante, aggiudicandosene alcune, pur a fronte della dichiarata risoluzione contrattuale.

Questo avveniva fino all’esclusione, oggetto del gravame in disamina, motivata proprio con riguardo alla condotta assunta dal raggruppamento in occasione del precedente rapporto contrattuale, concretante, a giudizio della stessa Stazione Appaltante, un grave illecito professionale.

Il Collegio ha, quindi, assunto in disamina in via preliminare il motivo di ricorso con cui la parte ricorrente ha fatto valere l’illegittimità dell’esclusione in considerazione della mancata iscrizione della precedente risoluzione contrattuale nel Casellario Anac.

Come sottolineato dal TAR, “la censura muove dal riconoscimento, in capo all’Autorità, di una preliminare funzione di “filtro” con riguardo al rilievo dei potenziali provvedimenti di risoluzione comminati in danno di un operatore economico, di tal ché solo quelli che l’Anac ritenga di iscrivere nel relativo Casellario avrebbero potenziale portata escludente”.

Su tale censura il Giudice ha ritenuto di soffermarsi per affermarne l’infondatezza, in quanto le circostanze annotate nel Casellario Anac come “utili” hanno mera valenza di pubblicità notizia, idonee a portare a conoscenza delle Stazioni Appaltanti eventi riguardanti un determinato operatore economico, potenzialmente in grado di incidere sulla sua affidabilità ai fini della partecipazione a pubbliche gare.

Come dedotto in sentenza “In ordine agli eventi potenzialmente oggetto di iscrizione, l’Autorità è chiamata unicamente a valutare la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario informatico, nonché l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dall’annotazione, giammai potendo sostituirsi alle stazioni appaltanti nella valutazione circa la portata escludente, in concreto, dell’evento iscritto (cfr., ex multis, Tar Lazio, Sez. I quater, 9 marzo 2023, n. 3945; Cons. Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1318).

Pertanto, se per un verso all’annotazione nel Casellario di un determinato evento non è ascrivibile alcun automatismo impeditivo in ordine alla partecipazione dell’operatore ad una successiva gara, per altro verso la mancata annotazione non preclude alla stazione appaltante di disporre l’esclusione di un operatore ritenuto inaffidabile.

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