T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 27.04.2021, n. 597, sulla mancata stipula del contratto di appalto e responsabilità della P.A.
La causa portata dinanzi al Giudice Amministrativo attiene alla richiesta di danni formulata dall’aggiudicataria a seguito di mancata stipula del contratto.
Nel caso di cui si discute, la ricorrente premetteva di essere risultata aggiudicataria, nell’anno 2012, di una concessione per la gestione trentennale di un ippodromo di proprietà del Comune concedente e che, dopo un lungo contenzioso chiusosi con la soccombenza dell’Ente Locale, quest’ultimo si era risolto ad accettare la sottoscrizione di una convenzione coerente con gli atti di gara, ma il tempo trascorso, il deterioramento grave delle condizioni di manutenzione della struttura, la mancata risoluzione dei problemi amministrativi inerenti ai rapporti con il precedente gestore avevano fatto venir meno l’interesse della controparte, vani essendo stati i tentativi di convergere su un nuovo assetto di interessi adeguato al mutato contesto.
Pertanto, la ricorrente agiva per chiudere il rapporto con il Comune e domandare i relativi danni.
Sulla scorta di tali premesse, il Giudice Amministrativo ha concluso affermando la responsabilità in cui era incorso il Comune dal momento in cui aveva convocato la ricorrente, per la stipula del contratto, solo dopo il decorso di anni dall’aggiudicazione e a seguito di soccombenza in giudizio. Già questo dato, a parere del Collegio, varrebbe a qualificare come colposo il comportamento dell’Ente che ha paralizzato per lungo tempo il procedimento di affidamento pretendendo di introdurre in modo illegittimo modifiche negoziali non coerenti con il progetto dedotto in gara, imponendo peraltro interventi di manutenzione non previsti. Pertanto, è stata affermata la fondatezza della pretesa dell’aggiudicataria di non stipulare la convenzione per fatto e colpa della controparte, non potendosi considerare l’interesse alla stipula come un dato insensibile al tempo e alle invitabili modifiche del contesto fattuale che il suo decorso comporta.
Sul tema dei danni (danno da interesse positivo, lucro cessante e danno emerge) il Collegio ha osservato che l’obbligo di stipula della convenzione a seguito di aggiudicazione gara non può considerarsi oggetto di obbligazione civilistica in quanto: a) l’aggiudicazione definitiva non vale come atto negoziale di accettazione della offerta; b) la sottoscrizione del contratto rimane sempre soggetta alle valutazioni di interesse pubblico della p.a. che nella fase di cui qui si discute conserva sempre la facoltà di revoca della aggiudicazione (facoltà che le sentenze intervenute a sfavore del Comune non hanno escluso essendosi incentrate sul contenuto della convenzione). Da ciò deriva che il richiesto risarcimento del danno da interesse positivo non è stato ritenuto riconoscibile né in via contrattuale né in via aquiliana mancando il requisito della spettanza del bene della vita. Anche il danno da lucro cessante è stato escluso nella specie in assenza di specifici elementi di allegazione e prova diversamente dal danno emergente in ordine al quale la parte ricorrente aveva dimostrato di avere sostenuto ingenti spese propedeutiche alla stipula della convenzione.