L’operatore economico deve dichiarare gli oneri rappresentativi di tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che incidono sui costi di esecuzione
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 7912 del 26.11.2021, ha ribadito il principio per cui l’operatore economico deve dichiarare nell’offerta gli oneri rappresentativi di tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che incidono sui costi di esecuzione. Tali oneri esigono una loro specifica identificabilità all’interno dell’offerta (non potendosi, ad esempio, far fronte all’obbligo mediante la mera applicazione di formule matematiche di valutazione della congruità degli oneri, come quelle previste dalle Linee guida ITACA; cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 6306/2020) e hanno carattere di rigida inalterabilità (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 4/2014, n. 3/2015 e n. 9/2015).
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