Con il Parere n. 3161 del 06.12.2024 il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha chiarito che in caso di concessione avente ad oggetto il servizio di ristorazione scolastica, con riscossione diretta dei buoni pasto da parte del concessionario – che preveda un investimento iniziale da parte della ditta per l’acquisto degli arredi destinati al centro cottura di proprietà dell’ente concedente – si applica l’art. 179 del Codice dei contratti pubblici.
In particolare, ai fini del valore stimato della procedura, sono da conteggiare i flussi di cassa in entrata per il concessionario, non i flussi in uscita.
Il MIT specifica inoltre che, per i buoni pasto (flussi in entrata), andrà calcolata l’entrata attesa in corso di gestione, nel rispetto del Piano economico finanziario; per i beni (flussi in uscita), deve essere conteggiato il valore stimato al termine della concessione (se non totalmente ammortati), ove sia previsto un pagamento diretto della stazione appaltante degli stessi; diversamente, se i costi degli stessi sono considerati come completamente ammortati o coperti dai flussi di cassa in entrata della concessione, non rileveranno nel conteggio.
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