Con la sentenza in commento il giudice amministrativo è tornato a pronunciarsi sulla questione concernente le modalità di attuazione, formulazione e interpretazione della clausola sociale nell’ambito di una fattispecie in cui l’offerta dell’operatore economico era stata valutata anomala dalla stazione appaltante per sottostima del costo del personale e degli scatti di anzianità, ritenendo che la clausola sociale posta dalla lex specialis “nel mirare alla salvaguardia dei livelli retributivi legati ai livelli di inquadramento e all’anzianità maturata fino alla data della gara, si estenda oltre l’anzianità maturata fino al cambio di appalto, riguardando anche gli scatti ulteriori di anzianità che i lavoratori avrebbero maturato nel corso dell’appalto se fossero rimasti alle dipendenze del precedente gestore”.
In proposito, il Consiglio di Stato – sul rilievo che nella fattispecie sottoposta al suo vaglio la regola generale inserita nel disciplinare prevedeva l’applicazione della clausola sociale “compatibilmente con la propria organizzazione aziendale” – ha evidenziato che il richiamo da parte della stessa regola all’elenco del personale già impiegato e alla relativa tabella recante la decorrenza concernente la maturazione dello scatto successivo durante il biennio contrattuale “può valere a rendere edotti i concorrenti della conformazione della forza lavoro già presente, ma non incide sul grado di vincolatività della clausola sociale, né implica sic et simpliciter l’obbligo di conservare gli scatti di anzianità in capo ai dipendenti”. Sotto tale ultimo profilo ha altresì evidenziato che “lo stesso obbligo non deriva neppure dal calcolo del costo della manodopera presente nella lex specialis, atteso che il richiamo all’inquadramento dei singoli lavoratori vale a spiegare il modo in cui la stazione appaltante ha stimato l’importo complessivo dell’appalto … , ma non implica di per sé un vincolo al corrispondente inquadramento del personale, trattandosi, appunto, di una “stima” avente di suo carattere presuntivo in funzione dell’importo posto a base di gara e della durata dell’affidamento, che può valere quale costo minimo vincolante per gli operatori solo a parità di condizioni rispetto a quelle enunciate, fra cui anche il CCNL applicato e il livello d’inquadramento dei lavoratori, ma non quale elemento da cui ricavare direttamente l’obbligo a tener ferma l’anzianità dei lavoratori già impiegati”.
La sentenza ha altresì chiarito che la diversa interpretazione che volesse ricavare dalla lex specialis un vincolo per i concorrenti, una volta aderita alla clausola, al mantenimento dei livelli di anzianità vantati dai lavoratori “risulterebbe del resto contraria allo spirito e al significato delle clausole sociali come delineato dalla giurisprudenza”, che ha sottolineato che il regime della clausola sociale “richiede un bilanciamento fra più valori, tutti di rango costituzionale, ed anche europeo” …” (sul punto, si veda Cons. Stato, Comm. spec., parere 21 novembre 2018, n. 2703).
Coerentemente con i superiori rilievi e in linea di continuità con i propri precedenti giurisprudenziali in materia, il Consiglio di Stato ha anche evidenziato che la clausola sociale deve essere formulata e intesa “in maniera elastica e non rigida, rimettendo all’operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario …” (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6148; anche Cons. Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4665; 24 luglio 2019, n. 5243; V, 12 febbraio 2020, n. 1066)”.
Richiamando anche il proprio parere n. 2703 del 2018 reso in sede consultiva – e sulla scorta dei predetti rilievi – la sentenza in rassegna ha conclusivamente ribadito che “va escluso che la clausola sociale possa implicare la necessaria conservazione dell’inquadramento e dell’anzianità del lavoratore assorbito dall’impresa aggiudicataria”.
Su tali basi, il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo di ricorso, escludendo che “dalla lex specialis discenda un obbligo di mantenimento dell’anzianità già riconosciuta ai lavoratori assorbiti” e, conseguentemente, che “la mancata considerazione degli scatti decorrenti per i lavoratori indicati negli anni 2021 e 2022 possa valere di per sé quale ragione d’anomalia relativa al costo della manodopera, non potendosi ravvisare, come ha fatto la stazione appaltante, l’inadeguatezza dell’offerta per la sottostima dei costi del lavoro per tale motivo”.