Modifica in gara del raggruppamento temporaneo di imprese in caso di perdita dei requisiti di partecipazione: rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
Con ordinanza del 18.1.2021, n. 6959, la V Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione circa l’esatta applicazione dei commi 17,18 e 19-ter dell’art. 48 del Codice dei contratti pubblici.
Nello specifico, il collegio domanda “se sia possibile interpretare l’art. 48, commi 17, 18 e 19 – ter d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nel senso che la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese in caso di perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 80 da parte del mandatario o di una delle mandanti è consentita non solo in fase di esecuzione, ma anche in fase di gara.
In caso di risposta positiva alla prima domanda, si richiede, poi, di precisare la modalità procedimentale con la quale detta modifica possa avvenire, se, cioè, la stazione appaltante sia tenuta, anche in questo caso, ed anche qualora abbia già negato la autorizzazione al recesso che sia stata richiesta dal raggruppamento per restare in gara avendo ritenuto intervenuta la perdita di un requisito professionale, ad interpellare il raggruppamento, assegnando congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere la propria partecipazione alla gara”.
Di seguito il link di rinvio al testo dell’ordinanza