Consiglio di Stato, Sez. V, 27 novembre 2023, n. 10153. La modifica dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia comporta l’esclusione
Nella sentenza in commento il Consiglio di Stato ha ritenuto che: “una volta acclarata l’effettiva modifica dell’offerta per il tramite dei giustificativi forniti in sede di verifica dell’anomalia, la conseguenza è l’esclusione del concorrente”.
In tale ipotesi, secondo i Giudici di Palazzo Spada, non ha luogo “un vizio del procedimento, dell’istruttoria o della valutazione nella verifica dell’anomalia tale da renderne necessaria la riedizione, quanto piuttosto la diversa situazione della modifica sostanziale apportata dalla concorrente alla proposta formulata in fase di gara: modifica che, lungi dal legittimare una nuova verifica dell’anomalia, determina di per sé la preclusione all’affidamento in favore del concorrente”.
Nel ribadire il principio, il Supremo Collegio ha richiamato la propria costante giurisprudenza, in base alla quale, “il subprocedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile” (Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2019, n. 1565; id., 20 ottobre 2021, n. 7050; III, 9 febbraio 2021, n. 1228; V, 2 aprile 2020, n. 2213).