Il 1° febbraio 2022 è entrata in vigore la Legge n. 238/2021, cd. “legge europea 2019-2020”, il cui art. 10 ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. n. 50/2016.
Tra le novità più rilevanti, si segnala:
– la modifica dell’art. 31, comma 8, in tema di supporto al RUP per l’attività di progettazione;
– la modifica dell’art. 46, avente ad oggetto l’elenco degli operatori economici che possono essere ammessi alle procedure per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
– la modifica dell’art. 80, commi 1 e 4, relativo ai motivi di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara;
– la modifica dell’art. 105, in tema di subappalto.
Si evidenzia altresì che, ai sensi del quinto comma dell’art. 10, le modifiche introdotte troveranno applicazione “alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi”.
Per un approfondimento sulle modifiche apportate al codice dei contratti pubblici, si rinvia al seguente link