Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2023, n. 3461. Non è ammissibile l’utilizzo del medesimo requisito sia da parte della società di ingegneria sia da parte del professionista suo dipendente
Con la sentenza del 4 aprile 2023, n. 3461 in esame, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare come non sia ammissibile il ricorso allo stesso requisito da parte della società di ingegneria e del professionista suo dipendente.
Ricostruendo la cornice normativa delineata dal codice dei contratti pubblici del 2016 in materia, richiamando, in particolare, gli artt. 25, commi 2 e 5, 46, 83, 86, il giudice amministrativo chiarisce che i requisiti speciali per la selezione sono incentrati fondamentalmente sulla capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale che l’operatore economico dimostra sul presupposto della stipula con il professionista di un contatto per l’affidamento e lo svolgimento dei servizi.
Su questa base, il Consiglio di Stato conclude che “non è ammissibile l’utilizzo del medesimo requisito sia da parte della società di ingegneria sia da parte del professionista dipendente da questa”.
Ciò sarebbe avvalorato anche dalla deliberazione Anac n. 290 del 1 aprile 2020 in tema di associazioni professionali, per cui “al fine di garantire il rispetto del principio della non duplicazione dei requisiti (è) opportuna l’adozione di un atto sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associati con il quale si procede, in caso di scioglimento dell’associazione professionale, all’attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso in cui l’associazione continui ad operare, all’attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti”.