Con la delibera n. 325 del 13.7.2022, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fugato alcuni dubbi interpretativi sorti a valle delle recenti modifiche introdotte al Codice Appalti in merito all’istituto dell’anticipazione del prezzo.
In particolare, l’ANAC ha precisato che l’anticipazione del prezzo contrattuale, estesa anche agli appalti di servizi e forniture dal decreto c.d. Sblocca Cantieri, è obbligatoria, prescinde da una specifica richiesta dell’appaltatore e non richiede alcuna valutazione da parte della stazione appaltante della sussistenza di una effettiva esigenza di liquidità.
Inoltre, l’ANAC ha chiarito che la stazione appaltante non può derogare al codice appalti prevedendo unilateralmente, nel bando di gara, la rateizzazione dell’anticipazione, osservando che una eventuale rateizzazione potrebbe essere idonea a vanificare la ratio dello strumento in esame, che, al contrario, il legislatore ha inteso potenziare per fronteggiare la crisi di liquidità in cui versano la molteplicità delle imprese.
Al contempo, tuttavia, l’ANAC ha specificato che l’incremento dell’anticipazione fino al 30% del prezzo del contratto, prevista dal Decreto Rilancio è “meramente eventuale”, nel caso in cui siano disponibili in bilancio le risorse necessarie.
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