Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2022, n. 7795. A carico del socio persona giuridica non sussiste alcun obbligo dichiarativo, neppure ai fini di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti
Il Supremo Consesso è stato chiamato a pronunciarsi in ordine alla impugnazione proposta da società graduatasi seconda la quale eccepiva che la concorrente, effettiva aggiudicataria, non avrebbe dovuto essere ammessa a partecipare alla gara, in quanto non avrebbe reso le necessarie dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, relativamente al legale rappresentante e agli amministratori del socio unico persona giuridica.
Il Consiglio di Stato ha rigettato il motivo di impugnazione rifacendosi al consolidato orientamento secondo cui la disposizione dell’art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50/20116 non è riferita o riferibile al socio unico persona giuridica.
A tal proposito, nel puntualizzare che parte della giurisprudenza, nella vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, aveva ritenuto dovesse estendersi l’obbligo dichiarativo al socio di maggioranza persona giuridica della società offerente, la sentenza in disamina ha altresì specificato che per il socio unico era prevalente l’orientamento che limitava l’obbligo dichiarativo al socio unico persona fisica e che tale limitazione è stata ribadita anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 80, comma 3, dell’attuale Codice dei contratti pubblici.
Pertanto, in coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione e con l’inequivoca portata della disposizione dell’art. 80 è stato ribadito che, qualora il socio non rientri nell’ambito soggettivo individuato dal terzo comma dell’art. 80, non è obbligato a rendere alcuna dichiarazione neppure ai fini di cui al comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016.